IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso R.G.R. n. 963/01 proposto da Fasana Bruna, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Carapelle, domiciliatario in Torino, via Berthollet, 43, come da mandato a margine del ricorso; Contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, legale domiciliataria in Torino, corso Stati Uniti, 45; Per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione del decreto del Provveditore agli studi di Torino in data 19 marzo 2001, n. 4640, di non ammissione della ricorrente al corso ed alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'idoneita' nella scuola elementare per aver prestato servizio, nel periodo di riferimento, presso una scuola elementare sussidiata, anziche' in una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, ovvero in un'istituzione scolastica educativa, nonche' di tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della pubblica istruzione; Visti gli atti tutti della causa; Relatore il primo referendario Bernardo Baglietto; uditi inoltre all'udienza camerale del 27 giugno 2001 l'avv. Roberto Carapelle per la ricorrente e l'avvocato dello Stato Guido Carotenuto per il Ministero della pubblica istruzione; Visto l'art. 26, u.c. legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo sostituito dall'art. 9, legge 21 luglio 2000, n. 205; Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata; Ritenuto che, contrariamente a quanto dedotto con il secondo motivo, l'adozione del provvedimento impugnato, conseguendo ad un'istanza di parte (la domanda di ammissione al corso ed alla sessione riservata di esami), non richiedeva la previa comunicazione di avvio del relativo procedimento (Cons. St., VI, 15 maggio 2000, n. 2274); Considerato che l'art. 2, comma 4, legge 3 maggio 1999, n. 124, testualmente ammette ai corsi ed agli esami in argomento i docenti "che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/1990, e la data di entrata in vigore della (...) legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994/1995"; Considerato che la ricorrente deduce di aver prestato servizio, nel periodo di riferimento, presso una scuola elementare sussidiata e che, con il primo motivo, deduce che la stessa sarebbe da ritenersi in tutto e per tutto assimilabile alla scuola pubblica statale; Ritenuto per contro che la non equiparazione delle scuole sussidiate a quelle statali - ai fini che qui interessano - e' disposta direttamente dal citato art. 2, comma 4, legge 3 maggio 1999, n. 124: norma che, stante il suo univoco tenore letterale, non e' suscettibile di diversa interpretazione; Ritenuto peraltro che la sollevata questione di costituzionalita' del citato art. 2, comma 4, legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui dispone la mancata equiparazione fra il personale delle scuole elementari sussidiate da un lato e quello delle scuole statali dall'altro, appare rilevante e non manifestamente infondata, in quanto le differenze fra le scuole sussidiate e quelle statali attengono alla modalita' di svolgimento degli esami ed alla validita' legale del titolo di studio conseguito alla fine del corso (v. art. 348 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e artt. 224, ss. r.d. 26 aprile 1928, n. 1297), a prescindere dalle modalita' di esercizio della funzione docente, che e' la medesima per ogni tipo di scuola considerata; Ritenuto, al riguardo, che, per quanto la legge non preveda espressamente l'obbligo delle scuole sussidiate di uniformarsi ai programmi delle scuole statali (previsto invece espressamente per le scuole elementari parificate e autorizzate: cfr. art. 14, legge 5 giugno 1990, n. 148 e art. 350 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, cit.) la rilevanza di detti programmi e' assicurata dal fatto che gli alunni sono soggetti a specifici esami dinanzi ad una commissione presieduta dal direttore didattico del circolo in cui si trova la scuola medesima (art. 228 r.d. 26 aprile 1928, n. 1297), nonche' dal fatto che detta scuola resta comunque soggetta alla vigilanza del Provveditore agli studi e delle altre autorita' scolastiche statali (art. 236 r.d. 26 aprile 1928, n. 1297, cit.); Ritenuto inoltre che l'art. 2, legge 3 maggio 1999, n. 124, discrimina gli insegnanti delle scuole elementari private sussidiate non solo rispetto a quelli delle scuole statali, ma anche rispetto a coloro che hanno insegnato nelle scuole materne autorizzate: infatti detto articolo, mentre ammette al concorso per insegnante elementare questi ultimi (insegnanti di scuole materne private autorizzate), esclude implicitamente gli insegnanti delle scuole elementari sussidiate, con conseguente illogica esclusione di quella categoria che ha gia' fatto diretta esperienza di insegnamento nel tipo di scuola cui attengono i posti messi a concorso: Ritenuto conclusivamente che ad avviso del Collegio vi e' motivo di dubitare della legittimita' del citato art. 2, legge 3 maggio 1999, n. 124, in relazione al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., in relazione al principio di logicita' dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Cost., ed in relazione al principio della liberta' scolastica di cui all'art. 33 Cost.; Ritenuto conclusivamente che, stanti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale come sopra prospettata, deve disporsi la sospensione del giudizio e la contestuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale;