IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso R.G.R. n. 963/01
proposto  da  Fasana  Bruna, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto
Carapelle,  domiciliatario  in  Torino,  via  Berthollet, 43, come da
mandato a margine del ricorso;
    Contro  il  Ministero  della  pubblica istruzione, in persona del
ministro   in   carica,   rappresentato   e   difeso  dall'Avvocatura
distrettuale  dello  Stato,  legale  domiciliataria  in Torino, corso
Stati Uniti, 45;
    Per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione del decreto
del Provveditore agli studi di Torino in data 19 marzo 2001, n. 4640,
di  non  ammissione  della  ricorrente  al  corso  ed  alla  sessione
riservata  di  esami per il conseguimento dell'idoneita' nella scuola
elementare  per  aver  prestato servizio, nel periodo di riferimento,
presso  una  scuola  elementare  sussidiata,  anziche'  in una scuola
statale,    pareggiata   o   legalmente   riconosciuta,   ovvero   in
un'istituzione  scolastica  educativa,  nonche'  di tutti gli atti ad
esso presupposti e conseguenti;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio del Ministero della
pubblica istruzione;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore  il primo referendario Bernardo Baglietto; uditi inoltre
all'udienza  camerale del 27 giugno 2001 l'avv. Roberto Carapelle per
la  ricorrente  e  l'avvocato  dello  Stato  Guido  Carotenuto per il
Ministero della pubblica istruzione;
    Visto  l'art. 26,  u.c.  legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo
sostituito dall'art. 9, legge 21 luglio 2000, n. 205;
    Ritenuto  opportuno  decidere  direttamente il merito del ricorso
nella presente sede a sensi della norma sopra citata;
    Ritenuto  che,  contrariamente  a  quanto  dedotto con il secondo
motivo,   l'adozione  del  provvedimento  impugnato,  conseguendo  ad
un'istanza  di  parte  (la  domanda  di  ammissione  al corso ed alla
sessione  riservata di esami), non richiedeva la previa comunicazione
di  avvio  del  relativo procedimento (Cons. St., VI, 15 maggio 2000,
n. 2274);
    Considerato  che  l'art. 2, comma 4, legge 3 maggio 1999, n. 124,
testualmente  ammette  ai  corsi ed agli esami in argomento i docenti
"che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole
statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero,
ovvero  negli  istituti  e scuole di istruzione secondaria legalmente
riconosciuti  o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle
scuole  elementari  parificate  per  almeno  360  giorni  nel periodo
compreso  tra  l'anno  scolastico  1989/1990, e la data di entrata in
vigore  della  (...)  legge,  di  cui  almeno  180 giorni a decorrere
dall'anno scolastico 1994/1995";
    Considerato  che  la ricorrente deduce di aver prestato servizio,
nel periodo di riferimento, presso una scuola elementare sussidiata e
che,  con  il primo motivo, deduce che la stessa sarebbe da ritenersi
in tutto e per tutto assimilabile alla scuola pubblica statale;
    Ritenuto  per  contro  che  la  non  equiparazione  delle  scuole
sussidiate  a  quelle  statali  -  ai  fini  che qui interessano - e'
disposta  direttamente  dal  citato  art. 2,  comma 4, legge 3 maggio
1999,  n. 124: norma che, stante il suo univoco tenore letterale, non
e' suscettibile di diversa interpretazione;
    Ritenuto peraltro che la sollevata questione di costituzionalita'
del  citato art. 2, comma 4, legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte
in cui dispone la mancata equiparazione fra il personale delle scuole
elementari  sussidiate  da  un  lato  e  quello  delle scuole statali
dall'altro,  appare  rilevante  e  non  manifestamente  infondata, in
quanto  le  differenze  fra  le  scuole  sussidiate  e quelle statali
attengono alla modalita' di svolgimento degli esami ed alla validita'
legale  del  titolo  di  studio  conseguito  alla  fine del corso (v.
art. 348  d.lgs.  16  aprile  1994,  n. 297  e artt. 224, ss. r.d. 26
aprile  1928,  n. 1297),  a  prescindere dalle modalita' di esercizio
della  funzione  docente,  che e' la medesima per ogni tipo di scuola
considerata;
    Ritenuto,  al  riguardo,  che,  per  quanto  la legge non preveda
espressamente  l'obbligo  delle  scuole  sussidiate di uniformarsi ai
programmi  delle scuole statali (previsto invece espressamente per le
scuole  elementari  parificate  e  autorizzate: cfr. art. 14, legge 5
giugno  1990,  n. 148 e art. 350 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, cit.)
la  rilevanza  di  detti  programmi  e'  assicurata dal fatto che gli
alunni  sono  soggetti  a  specifici esami dinanzi ad una commissione
presieduta  dal  direttore  didattico  del circolo in cui si trova la
scuola  medesima (art. 228 r.d. 26 aprile 1928, n. 1297), nonche' dal
fatto  che  detta  scuola  resta comunque soggetta alla vigilanza del
Provveditore  agli  studi e delle altre autorita' scolastiche statali
(art. 236 r.d. 26 aprile 1928, n. 1297, cit.);
    Ritenuto  inoltre  che  l'art. 2,  legge  3  maggio 1999, n. 124,
discrimina  gli insegnanti delle scuole elementari private sussidiate
non  solo rispetto a quelli delle scuole statali, ma anche rispetto a
coloro  che hanno insegnato nelle scuole materne autorizzate: infatti
detto  articolo, mentre ammette al concorso per insegnante elementare
questi  ultimi  (insegnanti  di  scuole materne private autorizzate),
esclude   implicitamente   gli  insegnanti  delle  scuole  elementari
sussidiate,  con  conseguente illogica esclusione di quella categoria
che  ha  gia'  fatto  diretta  esperienza di insegnamento nel tipo di
scuola cui attengono i posti messi a concorso:
    Ritenuto  conclusivamente che ad avviso del Collegio vi e' motivo
di  dubitare  della  legittimita'  del  citato art. 2, legge 3 maggio
1999,  n. 124,  in  relazione  al  principio  di  uguaglianza sancito
dall'art. 3 Cost., in relazione al principio di logicita' dell'azione
amministrativa   sancito  dall'art. 97  Cost.,  ed  in  relazione  al
principio della liberta' scolastica di cui all'art. 33 Cost.;
    Ritenuto  conclusivamente  che,  stanti  la  rilevanza  e  la non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
come  sopra  prospettata, deve disporsi la sospensione del giudizio e
la contestuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale;